AI Act: cosa cambia per commercialisti e consulenti
Guida pratica al Regolamento UE 2024/1689 e alla Legge 132/2025 per studi professionali e aziende. Obblighi, scadenze e come prepararsi.
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Cosa prevede l'obbligo di AI literacy, chi riguarda, quali sanzioni rischia chi non si adegua e come adempiere entro la scadenza.
Questo articolo è stato generato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e può contenere imprecisioni: verifica le informazioni critiche. Come usiamo l'AI.
L'Art. 4 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) chiede a tutte le organizzazioni che utilizzano sistemi AI di adottare misure a sostegno dell'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del proprio personale. L'obbligo è applicabile dal 2 febbraio 2025, riguarda aziende di ogni dimensione e studi professionali, ed è stato riformulato dal Regolamento UE 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) con effetto dal 27 luglio 2026. Il regime sanzionatorio (Art. 99) è operativo dal 2 agosto 2025.
Non è un adempimento puramente formale: senza un minimo di alfabetizzazione, l'uso dell'AI espone a responsabilità professionali e rischi operativi concreti.
Questo è il testo vigente dal 27 luglio 2026, come sostituito dal Regolamento UE 2026/1744:
I fornitori e i deployer di sistemi di IA adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.
Il testo precedente parlava di misure «per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente» di alfabetizzazione. La riformulazione del 2026 chiarisce che si tratta di un obbligo di mezzi: si devono adottare misure proporzionate, non certificare che ogni persona abbia raggiunto un livello.
In sintesi: chi usa AI deve capire cosa sta usando. La profondità delle misure va proporzionata al ruolo e al rischio.
L'obbligo riguarda sia i provider (chi sviluppa AI) sia i deployer (chi la usa). Per aziende e studi professionali, la categoria rilevante è quella di deployer.
Se nella tua azienda o nel tuo studio anche una sola persona usa ChatGPT, Microsoft Copilot, software gestionale con funzionalità AI o qualsiasi altro strumento basato su intelligenza artificiale, l'obbligo si applica.
Non ci sono esenzioni per dimensione: un'organizzazione con 2 persone ha lo stesso obbligo di una con 200.
L'AI Act non prescrive un programma formativo specifico, ma indica i criteri per valutare la sufficienza:
Per un commercialista, "livello sufficiente" significa sapere perché non ci si può fidare ciecamente di un parere generato da ChatGPT, quali dati è sicuro inserire in un tool AI e quali no, e come documentare l'uso dell'AI nelle attività professionali. Lo stesso principio vale per chi, in azienda, prepara offerte, analizza dati o risponde ai clienti con il supporto dell'AI.
L'Art. 99 dell'AI Act prevede sanzioni per la mancata conformità. Per la violazione dell'Art. 4, le sanzioni possono arrivare a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato globale (seconda fascia, obblighi degli operatori). Per informazioni inesatte alle autorità, la soglia è 7,5 milioni o l'1%.
Per le PMI e gli studi professionali, l'Art. 99(6) prevede una clausola di salvaguardia: si applica l'importo più basso tra la soglia fissa e la percentuale di fatturato (logica inversa rispetto alle grandi imprese). Un professionista con 200.000 € di fatturato rischierebbe al massimo 6.000 € (3%), non 15 milioni. Il Considerando 168 chiarisce che le autorità devono tenere conto della dimensione dell'organizzazione nella determinazione delle sanzioni.
Oltre alle sanzioni dirette, la mancata AI literacy espone a:
Valuta il livello attuale di conoscenza AI di tutto il personale:
Progetta un percorso formativo proporzionato:
Eroga la formazione e documenta:
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L'obbligo di AI literacy è applicabile dal 2 febbraio 2025: chi non ha ancora adottato alcuna misura è in ritardo. Le Q&A dell'AI Office (7 maggio 2025) chiariscono che non bastano manuali o istruzioni d'uso: servono misure formative pensate per il contesto d'uso.
Nota importante: non esiste un monte ore minimo obbligatorio né una certificazione prescritta dall'Art. 4 — e dal 27 luglio 2026 la norma dice espressamente che non è richiesto garantire un livello specifico di alfabetizzazione per alcuna persona. Restano dovute le misure, proporzionate al ruolo, al contesto d'uso e al rischio dei sistemi impiegati; tenerne traccia serve a dimostrare che sono state adottate.
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Dal 27 luglio 2026 l'Art. 4 del Regolamento UE 2024/1689, come sostituito dal Regolamento UE 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA), stabilisce che fornitori e deployer adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale, proporzionate a conoscenze tecniche, esperienza, formazione e contesto d'uso. La norma precisa espressamente che l'obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione per alcuna persona: è un obbligo di mezzi, non di risultato.
L'obbligo di AI literacy (Art. 4) è applicabile dal 2 febbraio 2025, la stessa data delle pratiche vietate (Art. 5), ed è stato riformulato dal Regolamento UE 2026/1744 con effetto dal 27 luglio 2026. Dal 2 agosto 2025 è operativo il regime sanzionatorio (Art. 99). Gli obblighi di trasparenza dell'Art. 50 decorrono dal 2 agosto 2026; quelli per i sistemi ad alto rischio sono stati rinviati al 2 dicembre 2027 (Allegato III) e al 2 agosto 2028 (Allegato I).
Servono tre elementi: (1) una ricognizione delle competenze attuali del personale, (2) misure formative che coprano funzionamento, limiti, rischi e uso responsabile dell'AI, (3) traccia delle misure adottate. Non esiste un formato obbligatorio e la norma non richiede di certificare un livello raggiunto: le misure devono essere proporzionate al ruolo e al contesto d'uso.
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